Addizionali
Vedi Accessori del premio.
Alea
Incertezza, casualità. L’assicurazione è un tipico contratto aleatorio.
Ammortamento
È il rimborso graduale di un prestito in cui il debitore, oltre a pagare periodicamente gli interessi sul debito ancora da estinguere, rimborsa una parte della somma prestata, estinguendo così gradualmente il prestito.
Anamnesi
Vedi Questionario anamnestico.
Appendice
Atto contrattuale rilasciato posteriormente all’emissione della polizza a mezzo del quale, su richiesta di una delle parti, si procede alla modifica di uno o più termini originari oppure a semplice precisazione. Può anche comportare aumento o diminuzione del premio.
Approvazione
Era attuata con decreto ministeriale in ordine ai Rami Vita e R.C. obbligatoria auto e natanti (prima che ne intervenisse la liberalizzazione).
Arretrato
Premio o rata di premio relativo a contratto di assicurazione perfezionato e non incassato.
Assenso
È richiesto all’assicurato per la polizza stipulata sulla sua vita da un altro soggetto.
Assicurato
Nelle assicurazioni contro i Danni alla persona e nelle assicurazioni sulla vita, è il soggetto sulla cui persona viene stipulata l’assicurazione. Può non esserci coincidenza fra il medesimo ed il contraente. Le prestazioni relative a queste assicurazioni (danni alla persona e sulla vita) possono essere erogate ad un soggetto – il beneficiario – che in certi casi può coincidere con il contraente o con l’assicurato, oppure può essere una terza persona diversa da queste due.
Assicuratore
Vedi Impresa (di assicurazione). Nel linguaggio comune questo termine indica impropriamente chi è a contatto con la clientela (agente, subagente, produttore, broker).
Assicurazione
È il contratto mediante il quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro; ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Tanto nel codice civile quanto nelle leggi speciali (D.P.R. 449/59, L. 295/78 e L. 742/86) il legislatore suddivide le assicurazioni in due grandi categorie: contro i danni e sulla vita.
Assicurazione a favore di un terzo
È il contratto di assicurazione sulla vita a favore di una terza persona e non del contraente. Vedi anche Beneficiario, Designazione beneficiaria.
Assicurazione con visita medica
È un’assicurazione sulla vita che, prevedendo il pagamento di un capitale in caso di morte dell’assicurato, viene stipulata solo sulla base degli esiti di un’apposita visita medica e, se del caso, di ulteriori accertamenti sanitari. Vedi anche Assicurazione senza visita medica.
Assicurazione di capitalizzazione
È un’assicurazione sulla vita nella quale l’obbligo dell’assicuratore non dipende dalla probabilità di vita o di morte dell’assicurato, ma garantisce solamente l’ammontare dei premi pagati più gli interessi maturati. Trattasi quindi di operazione finanziaria e quindi il premio viene determinato in funzione del capitale da pagare e della durata contrattuale, senza tener conto dell’età dell’assicurato. Vedi anche Assicurazioni per il caso di vita, Assicurazioni per il caso di morte e Assicurazioni miste.
Assicurazione sulla Vita
Si configura quando l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si impegna a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana: morte o esistenza in vita ad una certa data. Vedi anche Assicurazione con visita medica.
Assicurazione sulla Vita di un Terzo
È l’assicurazione sulla Vita in cui il contraente assicura la vita di una terza persona, sia nell’interesse ed a favore di questa, sia nell’interesse proprio che di un altro terzo, sia a beneficio proprio che di un altro terzo. La legge richiede il preventivo assenso della persona sulla cui vita è stipulata l’assicurazione, se questa è operante anche per il caso morte. Vedi anche Assenso, Assicurazione (per conto altrui e per conto di chi spetta), Assicurazione a favore di un terzo.
Assicurazione sulla Vita propria
È l’assicurazione stipulata sulla vita propria nell’interesse proprio o di un terzo, a beneficio proprio o di un terzo.
Assicurazione adeguabili
Sono forme assicurative sulla vita accomunate da una fondamentale caratteristica: mentre i premi restano costanti, le prestazioni dell’assicuratore si adeguano annualmente in base all’aumento dell’indice del costo della vita nella misura massima del 2,5%.
Assicurazione collettive
Sono contratti che riuniscono una pluralità di assicurazioni su altrettante teste, con la particolarità che il gruppo degli assicurati presenti determinate caratteristiche di omogeneità. Frequentemente si tratta dei dipendenti di uno stesso datore di lavoro, degli appartenenti ad una certa categoria professionale, o degli aderenti ad una stessa associazione.
Assicurazione complementari
I contratti di assicurazione Vita prevedono spesso delle prestazioni aggiuntive, tecnicamente conosciute come assicurazioni complementari. Le prestazioni aggiuntive possono riguardare i rischi di: invalidità totale e permanente, morte accidentale, beneficio orfani.
Assicurazione di gruppo
Sono assicurazioni collettive monoannuali, rinnovabili, per il caso di morte o di invalidità permanente. Per essere definito gruppo un insieme di persone deve essere composto da almeno 5 unità. Queste assicurazioni prevedono, in molti casi, sconti sui premi e bonus alla scadenza contrattuale.
Assicurazione indicizzate
Sono forme assicurative con la seguente caratteristica: premi e capitali variano annualmente in base all’aumento dell’indice del costo della vita. Le polizze indicizzate sono di due tipi: – media indicizzazione: mentre le prestazioni dell’assicuratore variano annualmente in misura pari al 50% dell’indice del costo della vita, con un massimo del 18%, i premi crescono di tre punti in meno; – alta indicizzazione: mentre le prestazioni dell’assicuratore crescono annualmente in misura pari al 50% dell’indice del costo della vita più 3 punti, con un massimo del 21%, i premi crescono nella stessa misura.
Assicurazione miste
Danno luogo alla prestazione dell’assicuratore alla morte dell’assicurato, se questa si verifica entro un certo termine, o al termine stesso ove l’assicurato sia ancora in vita.
Assicurazione mutue
Vedi Società mutue assicuratrici.
Assicurazione ordinarie
Sono assicurazioni individuali classificate, secondo le modalità di pagamento delle prestazioni assicurate, in assicurazioni di capitali e di rendite. Le assicurazioni di capitali si dividono a loro volta, secondo la natura del rischio, in assicurazioni per il caso di morte e per il caso di vita.
Assicurazione per il caso di morte
Sono assicurazioni di capitale che garantiscono il versamento di una somma al beneficiario, alla morte dell’assicurato. Possono essere a Vita intera o temporanee. Sono a Vita intera se il capitale sarà pagato in qualunque epoca avvenga il decesso, mentre sono temporanee se il pagamento avrà luogo solo se il decesso si verificherà entro un periodo determinato.
Assicurazione per il caso di vita
Sono quelle nelle quali l’obbligazione dell’assicuratore è subordinata alla sopravvivenza dell’assicurato a una certa scadenza. Secondo le modalità di pagamento delle prestazioni garantite, si distinguono in assicurazioni di capitali e di rendite.
Assicurazione popolari
Sono le assicurazioni sulla Vita destinate alle persone meno abbienti. Caratteristiche proprie di queste assicurazioni sono: il limitato capitale garantito, il pagamento del premio in rate mensili e l’esenzione dal controllo medico (sostituito da un periodo di carenza).
Assicurazione previdenziali
Sono contratti di assicurazioni collettive stipulati, di norma, nelle forme di rendita differita, di assicurazione mista o di temporanea decrescente. Le prime due forme vengono utilizzate per integrazioni di trattamenti pensionistici o di indennità di fine rapporto; la terza si presta a garantire, in caso di mutui accesi da cooperative edilizie, il pagamento del debito residuo.
Assicurazione private
Sono quelle assicurazioni poste in essere mediante contratto di diritto privato.
Assicurazione rivalutabili
Sono forme assicurative sulla vita con la seguente caratteristica: la prestazione dell’assicuratore varia annualmente in base al rendimento della riserva matematica legata a questo tipo di tariffa e costituita in gestione separata. Il premio annuo può essere costante o rivalutabile.
Assicurazione su più teste
Sono le assicurazioni in cui l’evento garantito (morte o sopravvivenza) riguarda un gruppo di teste (persone) assicurate, fra cui esistono legami di interdipendenza. Esempio: l’assicurazione temporanea di morte su più teste, nella quale la somma assicurata è pagabile al primo decesso di una qualunque testa assicurata, purché esso avvenga entro un determinato periodo di tempo.
Assicurazione nazionale fra le imprese assicurat.
Definita anche A.N.I.A. Associazione di categoria cui aderiscono imprese italiane e estere operanti in Italia, quali soci effettivi o soci corrispondenti. In essa coesistono sia Sezioni Tecniche che Commissioni Consultive (nei vari Rami, legale, tributaria, per i rapporti di intermediazione, contabilità e bilanci, per le relazioni esterne, per i sistemi informativi, ecc.).
Assicurazione del rischio
Operazione mediante la quale gli uffici tecnici di un’impresa di assicurazione provvedono a valutare il rischio, determinarne il premio, ed emettere successivamente il documento contrattuale o autorizzarne l’emissione da parte dell’agenzia.
Autoassicurazione
Trattasi di quella parte di rischio che l’assicurato gestisce in proprio, senza alcun ricorso all’assicurazione.
Autoassicurazione (all’eser. dell’attività ass.)
Atto amministrativo, sotto forma di decreto del Ministro dell’Industria, emesso, previa istruttoria atta ad accertare l’esistenza delle condizioni di legge, onde rimuovere il divieto generale ad esercitare le assicurazioni.
Autorizzazione (decadenza)
L’impresa che non opera effettivamente per un intero anno decade dalla stessa.
Autorizzazione (diniego di)
L’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni è negata nei casi previsti dalla legge, ma contro il diniego è ammesso il ricorso al T.A.R.
Autorizzazione (revoce)
La revoca dell’autorizzazione, disposta con decreto ministeriale secondo le norme di legge, ha luogo quando l’impresa non soddisfa più le condizioni d’ingresso, quando è gravemente inadempiente alle norme legislative sull’esercizio delle assicurazioni, nonché in altri casi tassativamente previsti. L’effetto principale è la liquidazione coatta disposta dal Ministro dell’Industria che, però, può anche consentire all’impresa di porsi volontariamente in liquidazione.
Avviso
È in sostanza un obbligo contrattuale che deve rispettare l’assicurato, notificando all’impresa, nei termini previsti dalle norme, ogni situazione che interessi la validità del contratto, primo fra tutti l’avviso di un sinistro. Il termine di notifica varia a seconda della natura dell’evento ed è sancito dalle condizioni di polizza.